Art. 47.
(Libri sociali obbligatori).

      1. Oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 del codice civile, la società deve tenere:

          a) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e cognome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

          b) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'articolo 49; la relativa documentazione è conservata dalla società;

          c) il libro delle decisioni degli amministratori;

          d) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 46.

      2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 a cura dei sindaci o del revisore.
      3. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro di cui alla lettera c) del comma 1 o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

 

Pag. 41